La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha pronunciato la sentenza Stellantis Portugal (Causa C-603/24), avente ad oggetto il trattamento IVA degli aggiustamenti di prezzi di trasferimento relativi a cessioni infragruppo di beni.
La Corte ha stabilito che tali aggiustamenti non hanno costituito il corrispettivo di una distinta prestazione di servizi, riaffermando il principio secondo cui, ai fini IVA, deve sussistere un nesso diretto tra remunerazione e operazione imponibile. La decisione ha fornito ulteriori indicazioni sul rapporto tra disciplina dei prezzi di trasferimento e normativa IVA, confermando che la qualificazione fiscale degli aggiustamenti di transfer pricing ha richiesto un’attenta valutazione delle circostanze concrete del caso.