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Rassegna Agenzia delle EntrateApprofondimento

Seconda FAQ — Redditi sostitutivi (art. 6, c. 2 TUIR)

maggio 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura
  • Principio fiscale: i proventi percepiti in sostituzione di redditi (o come risarcimento della loro perdita) assumono la stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti.

  • Esempi tipici: indennità di disoccupazione NASpI, CIG (trattamenti di integrazione salariale), indennità di maternità e malattia, mobilità, somme INPS/Enti dovute in luogo della retribuzione.

  • Prassi richiamata:

  • Circ. 326/1997: qualifica e tassazione dei sostitutivi come redditi di lavoro dipendente quando sostituiscono retribuzioni.

  • Circ. 3/1998: le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui i redditi (anche sostitutivi) sono tassati, in proporzione ai giorni che danno diritto all’indennità.

  • Conseguenza operativa per le nuove agevolazioni:

  • La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione” spettano anche sui redditi sostitutivi dei dipendenti, a condizione che, su tali redditi, sia effettivamente riconosciuta la detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1, TUIR.

  • Il calcolo tiene conto dei giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente, in linea con il meccanismo ordinario delle detrazioni.