Principio fiscale: i proventi percepiti in sostituzione di redditi (o come risarcimento della loro perdita) assumono la stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti.
Esempi tipici: indennità di disoccupazione NASpI, CIG (trattamenti di integrazione salariale), indennità di maternità e malattia, mobilità, somme INPS/Enti dovute in luogo della retribuzione.
Prassi richiamata:
Circ. 326/1997: qualifica e tassazione dei sostitutivi come redditi di lavoro dipendente quando sostituiscono retribuzioni.
Circ. 3/1998: le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell’anno in cui i redditi (anche sostitutivi) sono tassati, in proporzione ai giorni che danno diritto all’indennità.
Conseguenza operativa per le nuove agevolazioni:
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione” spettano anche sui redditi sostitutivi dei dipendenti, a condizione che, su tali redditi, sia effettivamente riconosciuta la detrazione per lavoro dipendente di cui all’art. 13, c. 1, TUIR.
Il calcolo tiene conto dei giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente, in linea con il meccanismo ordinario delle detrazioni.
Rassegna Agenzia delle EntrateApprofondimento
Seconda FAQ — Redditi sostitutivi (art. 6, c. 2 TUIR)
maggio 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura
Da ANTI Informa — Maggio 2026. Ricevi ogni mese ANTI Informa: iscriviti alla newsletter dal modulo in fondo alla pagina.