Esito: le agevolazioni NON spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR).
Ragione: il legislatore ha limitato l’agevolazione ai soli redditi di cui all’art. 49 TUIR (lavoro dipendente in senso proprio), con esclusione sia delle pensioni sia degli assimilati.
Implicazioni pratiche:
Fuori perimetro, a titolo esemplificativo: compensi per collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio e assegni equiparati, compensi per amministratori, e altre fattispecie elencate all’art. 50 TUIR.
Anche se tali redditi sono “assimilati” ai dipendenti ai fini IRPEF, non accedono alle due misure introdotte dalla manovra.
Rassegna Agenzia delle EntrateApprofondimento
Prima FAQ — Redditi assimilati (art. 50 TUIR)
maggio 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura
Da ANTI Informa — Maggio 2026. Ricevi ogni mese ANTI Informa: iscriviti alla newsletter dal modulo in fondo alla pagina.