ANTI · dal 1949
IT / EN
AANTIdal 1949
Giurisprudenza tributaria di legittimitàOrdinanza

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza 19 marzo 2026, n. 6530

Materia: Sponsorizzazioni – Inerenza dei costi – Presunzione legale (L. 289/2002)

19 marzo 2026a cura di Edoardo Ferragina1 min di lettura

Materia: Sponsorizzazioni – Inerenza dei costi – Presunzione legale (L. 289/2002)

Costi di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche: operatività della presunzione legale di inerenza e limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto.

Il ricorso dell’Agenzia è respinto in quanto volto a sollecitare una inammissibile rivalutazione del merito. La Corte conferma che, ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002, le spese di sponsorizzazione sono soggette a una presunzione legale di inerenza come spese pubblicitarie; una volta accertata dal giudice di merito l’effettività dell’erogazione e della prestazione, il sindacato della Cassazione è precluso.

L’ordinanza ribadisce la forza della praesumptio iuris introdotta dal legislatore per favorire lo sport dilettantistico. Sotto il profilo dogmatico, la spesa di sponsorizzazione viene sottratta alla prova analitica dell’inerenza quantitativa (congruità), restando ferma solo la prova dell’inerenza qualitativa (effettività). Si rileva come tale regime speciale costituisca un’eccezione al principio generale dell’inerenza dei costi d’impresa, motivata da ragioni di politica extra-fiscale.

Link: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20260319/snciv@s50@a2026@n06530@tO.clean.pdf