Inaugurazione in Liguria dell’Anno Giudiziario Tributario 2026

Saluto dell’ANTI Liguria

Sig. Presidente, autorità tutte
grazie dell’invito.

1. L’inaugurazione di questo anno avviene in un tempo di straordinarie criticità generali. Nella reazione istituzionale del nostro Paese spicca, però, il costante richiamo alle regole del diritto, al loro effettivo rispetto e a uno sviluppo che gemmi dal ponderato bilanciamento degli interessi degni di tutela. E’ ragione per sperare migliore il tempo che viene.

2. Colgo l’occasione per riaccendere un lume sul tema della personalizzazione del rapporto tributario. A che punto siamo? Sembrerebbe una questione messa un po’ di lato in particolare dalla Riscossione. Ma è una questione di importanza?

Torniamo al 2007, Corte cost. 377/2007 affermava:

“… l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione…”.

Passiamo al 2018, otto anni fa, Cassazione n. 33565/2018 affermava:

“… ciò che si richiede, per rendere “personalizzato” il rapporto tra Amministrazione e Cittadino, è che si indichi il nome del responsabile del procedimento. A tal fine non è certo sufficiente che si abbia ad indicare l’Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento…”.

Oggi cosa possiamo dire del cammino verso l’effettiva personalizzazione del rapporto? Qui ci limitiamo a evidenziare come sembrerebbe che la Riscossione sia rimasta ancora molto indietro rispetto alle Entrate e a Dogane-Monopoli. Per esempio, c’è il passo in avanti sulla reperibilità di informazioni nell’area riservata del sito, ma è un passo incompleto mancando i documenti relativi alla notificazione degli atti, anche delle notificazioni recenti. Allora, per esempio, pone dubbi di correttezza il diniego di fornire i documenti specificatamente richiesti, ricorrendo all’argomento dell’esclusione del “controllo generalizzato”. Anche perché così la pressione potrebbe infine scaricarsi sulla giurisdizione. Piuttosto, la rilevanza della riscossione in termini di efficacia ed efficienza è molto cresciuta e inoltre beneficia di una evoluzione giurisprudenziale soccorrevole. Esiste una palese non proporzione tra l’effettività di poteri e il difetto di personalizzazione del rapporto.

3. Tra i problemi tuttora da ben ponderare vi sono quelli scaturenti da controversie fondate su nuove interpretazioni delle norme tributarie, che talvolta modificano prassi consolidate da anni. Qui l’autorevolezza dell’Ufficio è spesso coperta dalla veste dell’autoritarietà e produce una lesione del capitale di fiducia nel rapporto con i contribuenti. Si tratta di controversie in non pochi casi idonee a gravare pesantemente su cittadini, imprese, enti. La giurisdizione, ove ritenga corretta la nuova interpretazione, non sempre coglie l’opportunità di graduare le conseguenze dell’infedeltà fiscale così ritenuta rispetto all’infedeltà derivante dall’inosservanza di interpretazioni consolidate. Le due infedeltà non sembrano potersi collocare su uno stesso piano.

Per quanto riguarda le imprese, si dà atto di come la questione sia affrontata anche attraverso il regime di adempimento collaborativo al fine della misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, unitamente ai sistemi interni alle imprese per il monitoraggio e valutazione della variabile fiscale (TCF), con la possibilità di interlocuzione continua. Tuttavia detti regimi riguardano ancora una fascia limitata tale di incidere limitatamente sul tema qui posto.

4. Il Governo prosegue nel proclamare un impegno di sistematizzazione del complesso legislativo tributario. I risultati, nell’ idem sentire di accademia e professioni, presentano luci che filtrano tra le ombre. Per l’anno 2026 si valorizza la prospettiva di un codice tributario. Ma vi sono le condizioni affinchè un codice curi i mali che già si sono manifestati con i testi unici? Non ci soffermeremo qui sui contributi già pubblicati sul punto delle condizioni. Ma ancora una volta sembrerebbe necessario un lavoro che apra all’effettivo e non solo formale ascolto di tutte le componenti del fenomeno tributario.

5. Sul tema del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, si segnala che è stata affermata la giurisdizione del giudice civile per le liti relative al diniego di ammissione al patrocinio. Tuttavia detto diniego può essere motivato con la manifesta infondatezza del ricorso o dell’appello che sia stata ritenuta dalla Commissione. Si tratta di un oggetto proprio della giurisdizione speciale tributaria, che però risulterebbe dover essere esaminata dal giudice civile. Occorrerebbe un ripensamento.

6. Come associazione ringraziamo gli altri soggetti della comunità ligure della giustizia tributaria per le occasioni in cui offrono la disponibilità, tramite convegni e incontri, di esporre il proprio punto di vista sulla materia e suoi nodi più controversi. Infatti, chi opera per la giustizia tributaria non è mosso solo da conoscenza e azione, ma anche da coscienza e dubbio, e quindi la riflessione è un fondamentale snodo di crescita.

7. In conclusione, buon anno giudiziario


ANTI Liguria
Andrea Bodrito

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