Comunicato 2 Novembre 2020 Decreto Ristori

L’ANTI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI ITALIANI

Con tutte le sue componenti:

Presidente Nazionale,

Comitato di Presidenza,

Consiglio Nazionale,

Sezioni Regionali

 

Visto l’art. 27 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 269 del 28 ottobre 2020[1];

Pur prendendo atto che il DL s’inquadra nella normativa emergenziale per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, non può esimersi dal sottolineare

  • che la stesura di detto art. 27 appare priva di una adeguata giustificazione rispetto agli obiettivi da raggiungere e non è stata preceduta da un sia pur minimo confronto con tutte le parti coinvolte e, tantomeno, da una pur sommaria anticipazione dei suoi contenuti;
  • che la disciplina adottata appare in contrasto con le norme nazionali ed europee che garantiscono al contribuente il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo (art. 24 Cost., artt. 31 e 33 DLGS 456/92);

OSSERVA

Che l’emanazione di detto art. 27 compromette irrimediabilmente i predetti diritti quantomeno per i seguenti elementi:

  • la previsione, al comma 1, di un termine di appena cinque giorni (neanche liberi) prima dell’udienza di trattazione per la comunicazione da parte della Commissione dello svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, che precede l’ulteriore termine, “di regola”, di almeno tre giorni (nemmeno questi liberi), entro il quale la segreteria è tenuta a comunicare l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento, con modalità che possono variare localmente (vista l’assenza delle norme tecnico-operative di cui all’art. 16, comma 4, DL 119/2018) non offre alle parti un termine minimo ragionevole per esercitare i proprio diritti di difesa, come previsto a regime dall’avviso di trattazione dell’udienza di cui all’art. 31 DLGS 546/1992 cit.;
  • la statuizione, al comma 2 dell’art. 27 cit., del principio di decisione sulla base degli atti appare in aperta violazione della necessità di pubblica udienza a garanzia di tutela del principio del contraddittorio, previsto dall’art. 33 del DLGS 546/92 cit. in attuazione dell’art. 111 Cost.;
  • la previsione, sempre al comma 2, di appena due giorni (in tal caso liberi) prima della trattazione in udienza da notificare alle parti costituite e da depositare in Commissione Tributaria concessa al difensore di insistere per la discussione ed evitare la decisione “sulla base degli atti” nel caso sia impossibile tecnicamente l’udienza da remoto costituisce per la sua necessaria immediatezza una ulteriore illegittima comprensione dei diritti di difesa e contraddittorio con una soppressione di fatto della necessità di pubblica udienza che a differenza del processo civile racchiude generalmente la fase istruttoria e quella decisionale, sovrapponendosi e, inoltre. la sequenza dei termini precedenti di cinque e tre giorni liberi prima dell’udienza potrebbe rendere impossibile presentare nei termini detta istanza;
  • la criptica previsione della presenza dei difensori” a tutti gli effetti” contenuta nel secondo comma del cit. art 27 si presenta come una indebita sanatoria delle violazioni ai principi più volte citati del diritto di difesa, del contraddittorio e del giusto processo;

SEGNALA

Che provvedimenti dei Presidenti Capo di alcune CTP e CTR emanati già in data 29 ottobre hanno disposto l’adozione della trattazione ai sensi del comma 2 dell’art 27 a partire dal 2 novembre con violazione palese del pur brevissimo termine concesso ai difensori dal medesimo comma 2 (due giorni liberi) di opporsi;

CHIEDE

Che l’art 27 del DL 137/2020 venga profondamente emendato in sede di conversione, nel rispetto dei principi e delle norme su richiamate e in primo luogo la necessità che le modalità di svolgimento dell’udienza siano comunicate nell’avviso di trattazione di cui all’art 31, sì da non stravolgere l’intero iter normativo a regime;

SI DICHIARA DISPONIBILE

con tutti i Suoi Associati a fornire un fattivo contributo, anche per agevolare l’adozione dei tempi più rapidi possibili delle norme attuative di cui all’art 16 comma 4 DL 119/18, secondo la migliore tradizione scientifica che ha contraddistinto la propria storia di settanta anni;

AUSPICA

Che tutte le CTP e le CTR, ove vogliano emanare provvedimenti in base all’art 27 DL 137/2020, fissino modalità e termini compatibili col  rispetto dei diritti della difesa del contribuente previsti a regime, tra  gli altri, dagli art 31, 32 e 33 del DLGS 546/92, anche per evitare declaratorie di nullità delle sentenze assunte in violazione di tali principi, ingolfando vieppiù la giurisprudenza tributaria, disponendo eventualmente, e salvo diversa indicazione delle parti, il rinvio a nuovo ruolo delle udienze fissate per i prossimi 15 giorni per consentire il rispetto dei termini minimi ed essenziali di cui sopra.

[1]Art. 27 DL 137/2020:

  1. Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.
  2. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
  3. I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.
  4. Salvo quanto previsto nel presente articolo, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136.