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Rassegna Agenzia delle EntrateInterpello

Risposta n. 169 del 3/09/2026

ZES unica – Principio d'incentivazione – Applicabilità

3 settembre 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura

La risposta n. 169/2026 riguarda il credito d'imposta ZES Unica, esteso dalla legge di bilancio 2026 anche agli investimenti effettuati nel 2026, 2027 e 2028 e alle zone assistite di Umbria e Marche. Una società di edilizia con struttura produttiva in un comune agevolato ha acquisito in leasing un bene strumentale nuovo, con contratto stipulato e bene consegnato a febbraio 2026, chiedendo se potesse comunque accedere al credito pur avendo perfezionato l'operazione prima della comunicazione preventiva, in programma dal 31 marzo al 30 maggio 2026. L'Agenzia ricostruisce la disciplina — il credito è concesso in regime GBER, in particolare ai sensi dell'art. 14, e il momento di effettuazione degli investimenti segue gli artt. 109 e 110 del TUIR, con la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 a pena di decadenza. Poiché il Regolamento richiede il rispetto del principio d'incentivazione, è decisivo capire quando il progetto si considera "avviato", nozione che coincide con il primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare i beni o con qualsiasi impegno che renda irreversibile l'investimento. Nel caso concreto il progetto risulta avviato con la stipula del contratto di leasing, quindi dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa, e il principio d'incentivazione è rispettato. La società può dunque beneficiare del credito per il 2026, presentando comunicazione preventiva e integrativa, ferma restando la verifica degli altri requisiti

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