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Rassegna Agenzia delle EntratePrincipio di diritto

Principio di diritto n. 3 del 23/09/2026

Società tra professionisti (STP) e società tra avvocati (STA) – imputazione del reddito per trasparenza – articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR

23 settembre 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura

Il Principio di diritto n. 3/2026 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema dell'imputazione per trasparenza del reddito nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice. La questione è se la deroga dell'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR — che per le associazioni professionali tra persone fisiche permette di determinare le quote di partecipazione agli utili fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché con atto anteriore all'inizio del periodo d'imposta — possa valere anche per questi modelli societari. La risposta è affermativa, ma solo per le quote riferibili ai soci professionisti: anche nelle STP e STA l'utile dipende in prevalenza dall'attività personale svolta dai soci, la cui valorizzazione a consuntivo è la stessa esigenza che giustifica la deroga per le associazioni professionali. Il mancato richiamo testuale nella norma del 1986 si spiega semplicemente perché le STP e le STA sono state introdotte solo dalle leggi del 2011 e del 2012, quindi l'estensione rappresenta un adeguamento del sistema all'evoluzione dell'ordinamento professionale. Resta invece ferma la ratio dell'art. 5, comma 2, per i soci non professionisti o "finanziatori", la cui quota deve risultare da atto di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta, o in difetto dalle presunzioni di legge, non essendo la loro partecipazione correlata ad alcuna prestazione personale valutabile ex post. Di conseguenza, in presenza di soci finanziatori, la determinazione a consuntivo delle quote dei professionisti potrà riguardare soltanto la parte di utile residua, dopo aver individuato con le regole ordinarie la quota spettante ai soci non professionisti. L'estensione non comporta un'assimilazione generale delle società semplici alle associazioni professionali, restando escluse le STP e le STA costituite secondo modelli societari diversi

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