La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 17 settembre 2026 (causa C-197/2025), ha stabilito che uno Stato membro non può applicare un'imposta indiretta alla trasformazione di una società di persone in un'altra, quando non c'è un conferimento di capitale.
Il caso riguardava una società polacca passata da sas a snc, a cui era stata chiesta l'imposta sugli atti di diritto privato. La Corte ha ricordato che la direttiva 2008/7/Ce armonizza in modo esaustivo le imposte indirette sulla raccolta di capitali. L'articolo 9 consente di derogare all'assimilazione delle società a scopo di lucro, ma solo per l'imposta sui conferimenti, non per altre imposte indirette.
Di conseguenza, una trasformazione senza conferimento di capitale tra due entità a scopo di lucro è una trasformazione tra società di capitali di tipo diverso e non può essere tassata, salvo le imposte previste dall'articolo 6. Spetta al giudice nazionale verificare se vi sia stato un conferimento di capitale.