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Fiscalità internazionale ed europea

ITALIA SOSPENDE LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CON RUSSIA E BIELORUSSIA

luglio 2026A cura di Piergiorgio Valente1 min di lettura

Con due comunicati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2026, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha reso nota la sospensione dell’applicazione di alcuni articoli delle Convenzioni contro le doppie imposizioni con la Federazione Russa e con la Repubblica di Bielorussia, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2025 (decreto correttivo della riforma fiscale), quale contromisura alla sospensione unilaterale precedentemente attuata dai due Paesi. Sono sospesi, nel dettaglio, gli articoli 10, 11 e 13 della Convenzione con la Bielorussia e gli articoli dal 5 al 23 e il 25 della Convenzione con la Federazione Russa, con effetti diretti sul trattamento fiscale di dividendi, interessi e canoni nei rapporti transfrontalieri. La notifica per via diplomatica era stata trasmessa il 12 marzo alla Bielorussia e il 13 marzo alla Russia. Con la disapplicazione delle disposizioni convenzionali si ripristina, per i redditi interessati, la tassazione concorrente secondo le sole regole interne.