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Rassegna Agenzia delle EntrateInterpello

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Qualificazione ai fini fiscali di trust residente, disciplinato dalla Legge di San Marino. Obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4, del decreto–legge 28 giugno 1990, n. 167 e versamento IVAFE, in…

18 giugno 2026a cura della Segreteria Generale1 min di lettura

L'Agenzia chiarisce che un trust non e' fiscalmente autonomo solo per la sua forma giuridica, ma deve esserlo anche nella sostanza. Nel caso esaminato, i trustee e i beneficiari risultano troppo intrecciati nei ruoli e negli interessi. Una beneficiaria e' anche trustee, mentre un altro trustee e' pure potenziale beneficiaria finale. I trustee hanno poteri molto ampi, inclusa la possibilita' di distribuire capitale senza limiti effettivi. Il patrimonio puo' essere usato anche per sostenere esigenze di liquidita' della societa' di famiglia. Questo fa emergere un uso del trust non solo familiare, ma anche funzionale a interessi imprenditoriali collegati. Anche il Guardiano non appare realmente indipendente dai soggetti coinvolti.

Per l'Agenzia manca quindi un effettivo spossessamento e una gestione autonoma del patrimonio. Di conseguenza, il trust non e' considerato soggetto passivo d'imposta autonomo. I redditi e le attivita' estere vanno imputati direttamente agli interponenti o alle beneficiarie, anche ai fini RW e Ivafe.

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