L'Agenzia chiarisce che un trust non e' fiscalmente autonomo solo per la sua forma giuridica, ma deve esserlo anche nella sostanza. Nel caso esaminato, i trustee e i beneficiari risultano troppo intrecciati nei ruoli e negli interessi. Una beneficiaria e' anche trustee, mentre un altro trustee e' pure potenziale beneficiaria finale. I trustee hanno poteri molto ampi, inclusa la possibilita' di distribuire capitale senza limiti effettivi. Il patrimonio puo' essere usato anche per sostenere esigenze di liquidita' della societa' di famiglia. Questo fa emergere un uso del trust non solo familiare, ma anche funzionale a interessi imprenditoriali collegati. Anche il Guardiano non appare realmente indipendente dai soggetti coinvolti.
Per l'Agenzia manca quindi un effettivo spossessamento e una gestione autonoma del patrimonio. Di conseguenza, il trust non e' considerato soggetto passivo d'imposta autonomo. I redditi e le attivita' estere vanno imputati direttamente agli interponenti o alle beneficiarie, anche ai fini RW e Ivafe.