La natura giuridica dell’obbligazione del gestore della struttura ricettiva in materia di imposta di soggiorno: dalla figura dell’agente contabile alla qualificazione di responsabile d’imposta e conseguente riparto di giurisdizione (Art. 4, D.Lgs. n. 23/2011; Art. 64, D.P.R. n. 600/1973).
Le Sezioni Unite risolvono la questione di giurisdizione affermando che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 180 del D.L. n. 34/2020 (conv. in L. n. 77/2020), l’obbligazione del gestore della struttura ricettiva assume natura esclusivamente tributaria. La novella legislativa, qualificando espressamente il gestore quale "responsabile del pagamento dell’imposta" con diritto di rivalsa, ha sterilizzato la rilevanza del "maneggio di denaro pubblico" tipico dell’agente contabile. Ne consegue che le controversie relative all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per periodi antecedenti stante la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021, devolvono alla giurisdizione del giudice tributario, con esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti.
La pronuncia in oggetto segna il definitivo superamento dell’orientamento che, nel silenzio della normativa originaria, inquadrava il gestore alberghiero nella figura pubblicistica dell’agente contabile ex art. 178 r.d. n. 827/1924.
La pronuncia ricostruisce la fattispecie impositiva secondo lo schema della solidarietà dipendente. Il gestore diviene responsabile d’imposta ex lege, figura disciplinata dall’art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, titolare di un’obbligazione solidale che prescinde dall’effettivo incasso del tributo dal soggetto passivo (l’ospite).
Il Supremo Consesso evidenzia come il legislatore abbia inteso procedimentalizzare l’attuazione del tributo attraverso obblighi dichiarativi propri del sistema fiscale e sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. n. 471/1997), recidendo il nesso con l’obbligo di resa del conto giudiziale. Tale impostazione evita, peraltro, la violazione del principio di proporzionalità sanzionatoria (ne bis in idem sostanziale) che deriverebbe dalla cumulabilità delle sanzioni tributarie con la responsabilità erariale per il medesimo fatto storico. La decisione riallinea, in ottica sistematica, la natura dell’obbligazione alle tutele giurisdizionali, incanalando il contenzioso nell’alveo naturale del processo tributario.